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Superbonus del 110%: le regole definitive

Dopo mesi di attesa finalmente lo scorso luglio il superbonus del 110% è diventato legge. E questo, diciamolo, per la gioia di un sacco di persone. Sono infatti tantissimi gli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione, che possono essere finanziati – in modo diretto o indiretto – dal superbonus del 110%, o in alternativa dai precedenti ecobonus del 50% o del 70%. Conti alla mano non ci sono davvero dubbi: il 2020, così come lo sarà anche il 2021, è un ottimo anno per ristrutturare casa. Nel nostro Paese non ci sono infatti mai stati – e difficilmente ci saranno ancora – degli incentivi così forti per riqualificare degli edifici. E sì, molto probabilmente se sei arrivato fino a qui ti interesserà sapere che anche i rivestimenti in pietra possono godere di lauti incentivi dal punto di vista fiscale.

Ora che è legge, quindi, possiamo capire nel dettaglio come funziona il superbonus del 110%.

Il superbonus del 110%, le regole

Riassumendo al massimo, l’ecobonus del 110% è una misura che dà alle case unifamiliari come ai condomini la possibilità di avere una detrazione del 110% per interventi di riqualificazione energetica mirati che garantiscano il miglioramento di almeno 2 classi energetiche. La detrazione, va sottolineato, può essere ceduta (anche alle banche) o può essere tradotta in uno sconto immediato in fattura.

Sono tre, nello specifico, gli interventi che danno diritto alla ricca detrazione del 110%, definiti interventi trainanti, ovvero:

  • Interventi relativi all’isolamento termico a cappotto per almeno il 25% della superficie disperdente;
  • Interventi relativi alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento;
  • Interventi per la riqualificazione antisismica;

Molto probabilmente tu che sei arrivato sulle pagine di Centro Pietra Living sei interessato a un rivestimento in pietra, ed è quindi al primo punto – relativo all’isolamento delle facciate – che devi guardare. E non è tutto lì: devi anche sapere che è possibile ottenere la detrazione del 110% anche per una serie di interventi collegati a quello dell’isolamento termico e del cappotto (definiti infatti interventi trainati). Proprio così: il superbonus del 110% può infatti essere esteso anche per gli altri interventi paralleli purché previsti nell’ecobonus, ovvero la realizzazione e l’installazione di serramenti, di frangisole, di domotica, di scaldacqua a pompa di calore e di caldaie a condensazione. L’intervento sulle pareti della casa, di fatto, apre la via verso ulteriori finanziamenti dei lavori, a patto di prevedere come anticipato un miglioramento di almeno 2 classi energetiche (che deve essere attestato da un Attestato di prestazione energetica precedente ai lavori e da un APE successivo agli interventi).

A quanto corrisponde il massimo del bonus fiscale?

Ebbene, i tetti massimi variano di intervento a intervento. Nel primo caso – e quindi nell’eventualità di interventi per l’isolamento termico – si parla di un limite massimo di 50.000 euro per ogni unità immobiliare.

 

E se, per la non soddisfazione di alcuni requisiti – come per esempio il mancato miglioramento di due classi energetiche, caso non remoto su case di costruzione recente – non si potesse accedere al superbonus del 110%? Ebbene, non tutto è perduto: per quanto concerne il primo punto, per esempio, è possibile accedere in molti casi al bonus facciate.

Il bonus facciate del 90%

Nemmeno il bonus facciate è un incentivo da buttare via, assolutamente no: si tratta infatti di una detrazione Irpef fino al 90% del valore degli interventi effettuati. Va detto che questo ingente contributo per il recupero e il restauro delle facciate esterne permette di recuperare buona parte delle spese anche nel caso di rivestimenti in pietra, nonché i costi sostenuti per l’applicazione di nuovi rivestimenti nel caso di interventi di isolamenti a cappotto.

 

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